I trasporti pubblici svizzeri funzionano in genere in modo molto affidabile e si contraddistinguono per un’elevata qualità. Tuttavia, non sempre è possibile evitare eventi imprevisti e ritardi. Pertanto i viaggiatori riceveranno un’indennità se arriveranno a destinazione con 60 o più minuti di ritardo. In questa pagina trovate le informazioni più importanti sui diritti dei viaggiatori in caso di ritardo.
Importante: quale portale principale per i clienti potete consultare il sito web www.swisspass.ch/diritti-dei-viaggiatori, dove troverete non solo tutte le informazioni ma anche un modulo di richiesta di indennità.
Imprese di trasporto e comunità dei tp trovano qui maggiori informazioni sulla gestione delle richieste di indennità.
Prodotto | Modalità per la richiesta di indennità |
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Biglietti singoli Carte giornaliere (secondo l’ordinanza OIF) |
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Titoli di trasporto forfetari con almeno una settimana di corsa senza limitazioni (come da disposizioni tariffarie dell’Alliance SwissPass) |
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A partire da un’ora di ritardo alla destinazione (lungo l’intera catena di viaggio) – indipendentemente dal titolo di trasporto acquistato – sussiste il diritto a un’indennità pari al 25 percento del prezzo del biglietto. Se il ritardo supera le due ore, viene indennizzato il 50 percento. Si considera come prezzo del biglietto il prezzo effettivamente pagato per il titolo di trasporto. Questo vale anche per i titoli di trasporto acquistati con un abbonamento metà-prezzo. Il diritto all’indennità si applica anche se il ritardo è imputabile a cause di forza maggiore, per esempio a una frana o una caduta massi.
In caso di ritardo a partire da un’ora, ai titolari di abbonamenti dei trasporti pubblici sarà rimborsato il valore giornaliero dell’abbonamento (ad es. il prezzo dell’abbonamento diviso per 365 giorni in caso di abbonamento annuale). Per tutta la durata di validità viene indennizzato al massimo il 10 percento del valore dell’abbonamento.
Non disponendo di un biglietto per una tratta specifica e per un periodo definito, gli abbonati non sono solitamente in grado di dimostrare in maniera esaustiva i ritardi subiti. Per poter rivendicare il diritto a un’indennità, è dunque sufficiente che possano attestare in modo convincente di avere subito un ritardo.
Non saranno indennizzati la carta Bimbi accompagnati, la carta Junior, gli abbonamenti FVP e l’abbonamento metà-prezzo.
I diritti dei viaggiatori sono validi per tutti i trasporti pubblici, indipendentemente dalla tratta e dal mezzo di trasporto. Saranno rimborsati anche i ritardi nei trasporti pubblici via funivia e battello, nonostante ciò sia stato esplicitamente escluso nell’ordinanza OIF. I diritti dei passeggeri potranno così essere attuati in modo possibilmente uniforme e a misura di cliente.
Il modulo di domanda per i viaggiatori interessati è disponibile online o presso tutte le imprese di trasporto. Le richieste di indennità potranno così essere presentate presso ogni punto vendita o all’indirizzo www.swisspass.ch/diritti-dei-viaggiatori, indipendentemente dall’impresa di trasporto che è stata interessata dal ritardo. Si tratta di una soluzione semplice, a misura di cliente e valida per l’intero settore tp. Le richieste saranno elaborate centralmente dalle FFS, che assumeranno questo compito dietro mandato dell’Alliance SwissPass. È pertanto possibile presentare una richiesta anche per posta all’indirizzo seguente:
FFS SA
Contact Center FFS
Diritti dei viaggiatori
Casella postale 176
3900 Briga
La richiesta deve essere trasmessa al più tardi 30 giorni dopo l’evento.
Se il diritto è legittimo, l’indennità viene corrisposta solitamente entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. La persona richiedente riceve l’accredito dell’importo tramite bonifico sul conto bancario o postale. Gli importi inferiori a 5 franchi non vengono pagati e non vengono neppure computati a ulteriori richieste.
I viaggiatori hanno diritto al rimborso del biglietto senza l’applicazione di tasse nei casi seguenti:
In questi casi il rimborso del titolo di trasporto avviene come in passato a livello decentrato, vale a dire nel luogo di partenza, di cambio o di destinazione – e ricade dunque sotto la responsabilità individuale di ciascuna impresa di trasporto o comunità dei tp.
Sì, in caso di rottura di coincidenza dovuta a un ritardo, il proseguimento della corsa è possibile senza alcun pagamento supplementare. La tratta può essere percorsa su un itinerario alternativo sensato o con un collegamento successivo. Ciò vale anche per i biglietti con scelta del treno vincolante.
In caso di ritardo superiore a 60 minuti, l’impresa di trasporto deve offrire ai viaggiatori qualcosa da bere e, se il tempo d’attesa si prolunga, una ristorazione adeguata, sempre che ve ne sia la disponibilità sul veicolo o alla fermata. All’occorrenza si dovrà anche organizzare un pernottamento gratuito adeguato, incluso il trasporto, a condizione che il ritardo non sia imputabile a causa di forza maggiore.
Non sussiste invece alcun diritto all’assunzione dei danni conseguenti (ad es. se si perde un volo o un concerto).
Le imprese di trasporto sono inoltre soggette a un obbligo di informazione in caso di ritardi e soppressioni, in cui è compreso anche l’obbligo di informare sui diritti dei viaggiatori.
I viaggiatori la cui richiesta d’indennità è stata respinta possono innanzitutto rivolgersi ancora una volta al Contact Center Diritti dei viaggiatori. Questo provvederà a esaminare nuovamente la richiesta. Se la decisione negativa è confermata, i viaggiatori possono presentare ricorso agli uffici ricorsi delle imprese di trasporto oppure all’Ufficio federale dei trasporti (UFT), il quale ha istituito un ufficio ricorsi appositamente a tale scopo.
La protezione dei dati deve soddisfare i requisiti più rigorosi. Verranno utilizzati soltanto i dati assolutamente necessari per l’evasione delle richieste di indennità. I dati personali non saranno ovviamente utilizzati per finalità di marketing, né saranno trasmessi a terzi al di fuori dei trasporti pubblici. I richiedenti saranno informati in modo trasparente in merito all’utilizzo dei dati mediante i formulari. Le domande saranno conservate per un periodo limitato per le finalità seguenti:
I diritti dei viaggiatori nei trasporti pubblici fanno parte della legge sul trasporto dei viaggiatori e delle disposizioni dell’ordinanza sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria (OIF) in vigore dal 1° gennaio 2021. Esse impongono alle imprese di trasporto l’obbligo di corrispondere un rimborso o un’indennità in caso di soppressione di corse e di ritardi a partire da un’ora alla destinazione. Il relativo diritto dei passeggeri è sancito dalla legge e può essere rivendicato presso ogni impresa di trasporto coinvolta nella catena di viaggio. Nella tariffa 601 l’Alliance SwissPass ha emanato disposizioni supplementari che vanno oltre quanto previsto dalla legge.
Il settore dei trasporti pubblici gestisce il sistema d’informazione centrale «SynServ» per la registrazione dei viaggiatori senza titolo di trasporto o con titolo di trasporto parzialmente valido. Ulteriori informazioni sul sistema «SynServ» sono disponibili qui.