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I diritti dei viaggiatori entreranno in vigore come previsto il 1° gennaio 2021

I trasporti pubblici svizzeri funzionano in genere in modo molto affidabile e si contraddistinguono per un’elevata qualità. Tuttavia, non sempre è possibile evitare eventi imprevisti e ritardi. A partire dal 1° gennaio 2021 i viaggiatori riceveranno pertanto un’indennità se arriveranno a destinazione con 60 o più minuti di ritardo. Questa disposizione vale per tutti i mezzi di trasporto pubblici della svizzera. Anche gli abbonati riceveranno un’indennità equivalente al valore giornaliero dell’abbonamento. Le richieste di indennità possono essere presentate online o presso ogni punto vendita servito.

Con l’approvazione dell’ordinanza sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria (OIF), il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso di rafforzare i diritti dei viaggiatori nei trasporti pubblici in caso di ritardi. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2021. A partire da un’ora di ritardo alla destinazione (lungo l’intera catena di viaggio) sussiste il diritto a un’indennità pari al 25 percento del prezzo del biglietto. Se il ritardo supera le due ore, viene indennizzato il 50 percento.

Gli abbonati ricevono come indennità il valore giornaliero del loro abbonamento

Per gli abbonamenti, l’ordinanza OIF non ha previsto disposizioni vincolanti in materia di indennità. L’Alliance SwissPass ha quindi deciso che, in caso di ritardo a partire da un’ora, agli abbonati sarà rimborsato il valore giornaliero dell’abbonamento. L’organizzazione di settore ha inoltre elaborato disposizioni in materia di indennità che vanno oltre quanto previsto dall’ordinanza. Per esempio saranno rimborsati anche i ritardi nei trasporti pubblici via funivia e battello, nonostante ciò sia stato esplicitamente escluso nell’ordinanza. I diritti dei passeggeri potranno così essere attuati in modo possibilmente uniforme e a misura di cliente.

Il diritto può essere rivendicato online o presso ogni punto vendita

Il modulo di domanda per i viaggiatori interessati è disponibile online o presso tutte le imprese di trasporto. Le richieste di indennità potranno così essere presentate presso ogni punto vendita o all’indirizzo www.swisspass.ch/diritti-dei-viaggiatori. Si tratta di una soluzione semplice, a misura di cliente e valida per l’intero settore tp. Le richieste saranno elaborate centralmente dalle FFS, che assumeranno questo compito dietro mandato dell’Alliance SwissPass.

Il processo è stato testato a fondo in condizioni reali durante l’autunno, nell’ambito di un esercizio pilota di quattro settimane, e ha funzionato complessivamente bene; la maggior parte delle richieste ha potuto essere elaborata in modo automatizzato. I piccoli difetti scoperti sono stati eliminati. Via dunque all’introduzione dei diritti dei passeggeri il 1° gennaio 2021. Il settore tp presta così un importante contributo a un’attuazione non complicata e a misura di cliente dei diritti dei passeggeri.

Indirizzo di contatto:

Comunicazione dell’Alliance SwissPass, comunicazione@allianceswisspass.ch
Thomas Ammann, 076 553 82 81
Floriane Moerch, 031 359 23 32

Panoramica delle modalità per la richiesta di indennità in caso di ritardo

Prodotto Modalità per la richiesta di indennità
Biglietti singoli
Carte giornaliere 

(secondo l’ordinanza OIF)
  • A partire da 60 minuti di ritardo, indennità pari al 25 percento del prezzo del biglietto.
  • A partire da 120 minuti di ritardo, indennità pari al 50 percento del prezzo del biglietto.
  • Nessun pagamento di importi di indennità inferiori a 5 franchi.
  • Le richieste non sono cumulabili.
  • Pagamento dell’importo in denaro tramite bonifico.
Titoli di trasporto forfetari 
con almeno una settimana di corsa senza limitazioni
(come da disposizioni tariffarie dell’Alliance SwissPass) 
  • A partire da 60 minuti di ritardo, indennità equivalente al valore giornaliero dell’abbonamento.
  • Importo minimo corrisposto di 5 franchi, i valori giornalieri inferiori vengono arrotondati in eccesso.
  • Per tutta la durata di validità viene indennizzato al massimo il 10 percento del valore dell’abbonamento.
  • Pagamento dell’importo in denaro tramite bonifico.

I clienti troveranno tutte le informazioni importanti sui diritti dei viaggiatori su www.swisspass.ch/diritti-dei-viaggiatori e su allianceswisspass.ch/diritti-dei-viaggiatori.


I diritti dei viaggiatori entreranno in vigore come previsto il 1° gennaio 2021